Il contributo unificato e le spese del processo civile
Il contributo unificato è un contributo disciplinato dal D.P.R. 115/2002. Ai sensi della normativa richiamata, gli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria e di chiamata in causa, nonché la tassa di iscrizione a ruolo. In sostituzione, nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, per ciascun grado di giudizio, è previsto il contributo unificato a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Il contributo unificato si paga in relazione al valore della causa; pertanto, la parte che modifica la domanda o che propone domanda riconvenzionale o che svolge intervento autonomo o, infine, che formula chiamata in causa, determinando l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo.
Per il rilascio di copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente - non urgente; copia conforme – copia semplice) e al numero delle pagine che compongono l’atto.