Il 21 marzo 2017 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge recante “Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale” (C.1063-A).
Va subito osservato che rispetto all’originaria proposta (C.1063), il disegno di legge approvato risulta fortemente ridimensionato dagli emendamenti apportati.
Soffermiamoci brevemente su ciò che è stato eliminato dal testo licenziato da Palazzo Montecitorio.
Anzitutto, sono stati espunti i nuovi artt. 2059-bis e 2059-ter c.c., riguardanti la lesione del danno non patrimoniale nelle sue componenti "biologica" e "dinamico-esistenziale", il primo con riguardo alla lesione del diritto alla salute, il secondo in relazione a diritti diversi.
Vengono altresì cancellate le disposizioni volte a modificare il Codice delle Assicurazioni Private in materia di lesioni micropermanenti e macropermanenti. Viene soppressa pure la disposizione relativa alla determinazione tabellare del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Scompare, infine, una novità che sarebbe stata in contrasto con quanto stabilito il 22 luglio 2015 – nelle more dell’iter legislativo - dalle Sezioni Unite. Infatti, la formulazione originaria della proposta di legge prevedeva l'adozione di criteri per la liquidazione del c.d. danno tanatologico (stabilendone il quantum nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle introducende tabelle). A seguito della chiusura delle Sezioni Unite, la disposizione è stata correttamente espunta, per ragioni di coerenza con l’ordinamento.
Si segnala inoltre che nel testo alternativo proposto dal relato di minoranza (on. Bonafede), non approvato dalla Camera, si proponevano ulteriori novità. Tra le più rilevanti: la modifica del testo dell’art. 2059 c.c. al fine di positivizzare la consolidata giurisprudenza (dalle Sentenze di San Martino 2008 in poi) in forza della quale a) il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati e b) il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
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Que reste-t-il dell’originaria proposta di legge nella versione approvata dalla Camera? La principale novità, sopravissuta agli emendamenti, è l’ipotetica introduzione del “nuovo” art. 84-bis disp. att. cod. civ. ad opera dell’art. 1, co. 1, della proposta.
In particolare, tale norma dispone che nel liquidare il danno non patrimoniale si applicano le tabelle allegate alle disp. att. c.c.: sostanzialmente, si tratta delle “tabelle di Milano” del 2013. A differenza di queste, la tabella B è stata correttamente modificata: infatti, nel prevedere i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto è stato aggiunto il riferimento alla parte dell'unione civile.
La tabella B ha modificato la sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto: è stato aggiunto il riferimento alla parte dell'unione civile ed è stato sostituito all'evento "morte del congiunto" l'evento "perdita del rapporto di tipo familiare".
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, l’art. 1, co. 2, della proposta di legge prevede che il giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, può aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione.
Infine, l’art. 2 detta una disciplina transitoria: le nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge.
La proposta passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Se il Senato l’approvasse in questa formulazione, la legge determinerebbe in concreto una “positivizzazione” delle tabelle di Milano.
Il testo del d.d.l. è reperibile al seguente link:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0050330&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1063-e-sede=-e-tipo=
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