
La vicenda oggetto della recente pronuncia si è così articolata. Una compagnia assicuratrice, quale designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto danneggiante. Quest’ultimo era stato riconosciuto responsabile di un sinistro, in quanto proprietario di un ciclomotore che circolava privo di copertura assicurativa con sentenza passata in giudicato.
Nel primo grado di Giudizio, l’opposizione al decreto ingiuntivo del danneggiante veniva accolta. In particolare, il Giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, ritenendo applicabile il termine breve (due anni) di cui all’art. 29 l. 990/1969 (rubricato "Diritto di regresso dell'Impresa designata").
In riforma di questa decisione, la sentenza d’appello riteneva invece applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., in quanto intervenuta una sentenza passata in giudicato. Il Giudice del gravame non riteneva applicabile né il termine relativo alla prescrizione del diritto di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli (biennale) né quello breve relativo ai diritti derivanti dai contratti di assicurazione (un tempo annuale, oggi biennale). Infatti, l'autonomia del titolo giudiziale non permette più modificazioni del regime prescrizionale.
La sentenza della Cassazione ritiene condivisibile l'esito della decisione della Corte d’Appello, seppure sulla base di un ragionamento. Ripercorriamo brevemente l'iter motivazionale.
La Corte deve stabilire quale sia la durata del termine di prescrizione per l’assicuratore designato del FGVS il quale abbia indennizzato il danneggiato da un sinistro e agisca verso il danneggiante per ripetere quanto erogato. Nel decidere, la Cassazione richiama un proprio precedente ed applica il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’impresa designata dal FGVS che agisca ai sensi della l. 990/1969, art. 29 (applicabile “ratione temporis”) non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento della suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale”.
In altre parole, l’azione prevista dall’art. 29, co. 1, è un’azione autonoma accordata all’assicuratore dalla legge, a differenza di quella contemplata al co. 2 per il caso di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo secondo caso, l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato nei confronti dell’impresa in liquidazione. Solo in questa seconda ipotesi ha luogo una vicenda di tipo successorio nel diritto vantato dal danneggiato. Oggi la differenza tra le due ipotesi è ancor meglio evidenziata dalla diversa rubrica di cui all’art. 292 cod. ass. priv., che distingue l'ipotesi di regresso dell'assicuratore da quella di surroga legale.
La c.d "azione di regresso" di cui al primo comma dell'art. 29 l. 990/1969 (oggi art. 292, co. 1, cod. ass. priv.) deve considerarsi azione speciale derivante dalla legge e non dal fatto illecito. Ne consegue l’applicabilità dell’ordinario termine di prescrizione ordinario decennale anzichè di quello breve previsto per l'illecito derivante dalla circolazione stradale.
La Corte si discosta dall’opposto orientamento per cui dal regresso dell’impresa designata si configurerebbe un’ipotesi di surroga legale: l’assicuratore si vedrebbe attribuito il medesimo diritto del danneggiante risarcito, con conseguente affermazione del termine breve. Tale ipotesi tuttavia non è percorribile, in quanto il fatto illecito non è direttamente collegabile all'azione esercitata dall'impresa assicuratrice designata. Non si configura un'ipotesi di successione nel diritto del danneggiato né in quello dell'assicurato, ma un'autonoma e specifica azione sottoposta al regime ordinario di prescrizione.
Si va dunque sempre più consolidando l'orientamento secondo il quale l'impresa designata dal FGVS ha dieci anni per esercitare l'azione di regresso di cui all'art. 29, co. 1, l.990/1969, oggi art. 292, co. 1, cod. ass. priv.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14200/2014 proposto da:
G.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CAVUOTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del procuratore Dr. D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 892/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Allianz Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la liquidazione dei sinistri per la Regione Puglia, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di G.G., per recuperare in via di rivalsa quanto erogato al danneggiato a seguito di un sinistro del (OMISSIS) del quale era stato ritenuto responsabile il ciclomotore del G., che viaggiava privo di copertura assicurativa. La sentenza di primo grado accoglieva l'opposizione del G., accogliendo l'eccezione di prescrizione breve da questi sollevata, ritenuta applicabile all'azione di regresso prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 29.
La sentenza di appello, qui impugnata, in riforma della sentenza di primo grado rigettava l'opposizione del G., ritenendo si applicasse la prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., a seguito dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e che l'assicuratore avesse comunque interrotto la prescrizione con l'invio di una missiva. In particolare, la sentenza della corte d'appello escludeva l'applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nonchè del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, richiamato dalla sentenza di primo grado, relativo alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratti di assicurazioni, ed affermava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2953 c.c., che prevede, in riferimento ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, che essi si prescrivano in dieci anni da quando è intervenuta una sentenza passata in giudicato, stante la condanna definitiva subita da Allianz s.pa.. Aggiungeva che comunque il diritto della società di assicurazioni di agire in regresso non potesse ritenersi prescritto, avendo questa sempre provveduto ad interrompere la prescrizione.
G.G. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di Allianz Ass.ni s.p.a. avverso la sentenza n. 892/2013, depositata dalla Corte d'Appello di Trieste in data 31 ottobre 2013.
Resiste con controricorso la società di assicurazioni.
Motivi della decisione
Il G., con il primo motivo deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 20, del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 286, comma 1, dell'art. 2952, comma 2 e dell'art. 2953 c.c..
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'errata e falsa applicazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 2952 c.c., comma 2.
Puntualizza che il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, è stato elevato a due anni dal D.L. 28 agosto 2008, n. 14, art. 286, comma 1 a far data dal 28 ottobre 2008, e che quindi l'atto interruttivo eseguito nel gennaio 2008, ove fosse applicabile l'art. 2952 c.c., non poteva idoneamente evitare il consumarsi del termine di prescrizione considerata la data di inizio della lite (26.10.2009) perchè nel momento in cui esso veniva eseguito il termine di prescrizione applicabile era annuale.
Sostiene poi il ricorrente che, poichè l'impresa designata ha pagato prima che la sentenza di condanna divenisse definitiva, non si può giovare del termine lungo ma opera il termine breve di prescrizione applicabile in caso di pagamento spontaneo, applicando per analogia alla fattispecie dell'art. 2952 c.c., comma 2.
La questione sottoposta all'attenzione della Corte è quale sia la durata del termine di prescrizione del diritto dell'assicuratore sociale, che ha indennizzato il danneggiato di un sinistro stradale quale impresa designata dal F.G.V.S., ed agisca verso il danneggiante per ripetere quanto prestato, se cioè si applichi il termine breve (biennale e in precedenza annuale), previsto dall'art. 2952 c.c., nei rapporti tra assicurazione e assicurato, il termine biennale previsto dall'art. 2947 c.c., per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli, o il termine ordinario decennale, in linea generale o da quando e qualora la condanna del danneggiante sia divenuta definitiva.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata resista alle critiche mosse dal ricorrente. Preliminarmente conviene richiamare, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, il testo della L. n. 990 del 1969, art. 29, ratione temporis applicabile (poi sostituito dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, che nel contenuto è sostanzialmente identico mentre nella rubrica evidenzia che le due azioni di cui al comma 1 e 2 sono distinte, di regresso quella disciplinata dal comma 1 in riferimento alla ipotesi di cui alle lett. a) e b) della L. n. 990 del 1969, art. 19 e di surroga quella disciplinata dal comma 2, che si riferisce alla distinta ipotesi di cui alla lettera c)del medesimo articolo: Art. 29 (Fondo di garanzia per le vittime della strada - Diritto di regresso dell'Impresa designata) L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nell'art. 19, comma 1, lett. a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto dell'art. 19, comma 1, lett. c), l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Il caso in esame è riconducibile dell'art. 29, comma 1: si tratta infatti di una azione di regresso esercitata dalla impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi b) dell'art. 19 della medesima legge, ovvero perchè il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, azione dalla stessa esercitata nei confronti del danneggiante.
La questione può essere risolta dando continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte in relazione ad identica fattispecie nella sentenza n. 15303 del 2013:
"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29 (applicabile "ratione temporis") non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perchè il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale" (principio già affermato in precedenza da Cass. n. 18207 del 2007che precisa che l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione degli oneri economici conseguenti ad un soggetto solidale "ex lege" dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione).
Si è consapevoli del diverso orientamento precedente, che parte dalle Sezioni Unite n. 12014 del 1991 ed arriva fino a Cass. n. 15357 del 2006 (pur esistendo, nell'arco del periodo, pronunce contrastanti), secondo il quale in tema di prescrizione, con riferimento alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, si è affermato che il regresso dell'impresa designata, previsto dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29, comma 1, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), della stessa legge, fosse riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 5, in quanto si tradurrebbe nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale, con conseguente affermazione dell'applicabilità del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c..
Tuttavia, l'orientamento più recente deve essere condiviso, in consapevole superamento del precedente, sulla base della considerazione dirimente che l'azione prevista dell'art. 29, comma 1, è accordata alla impresa designata in via autonoma, dalla legge, ed è pertanto soggetta al termine di prescrizione decennale, a differenza dell'azione prevista dal secondo comma, in cui essa, avendo pagato in riferimento all'ipotesi c) dell'art. 19 (impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa) agisce in surroga dei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti della impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
La differenza delle due ipotesi, riprodotta nella sostanza, è oggi ben evidenziata dalla diversa rubrica del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292.
In ogni caso poi, anche laddove si volesse ricondurre all'istituto della surroga la posizione dell'impresa designata che ha indennizzato il danneggiato, ed agisce in regresso verso il danneggiante, essa si surrogherebbe nella posizione del danneggiato, per cui è in ogni caso da escludere che si possa applicare la prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c. e che si riferisce solo ai rapporti contrattuali tra assicurato e assicuratore. La sentenza impugnata resisterebbe comunque alle critiche mosse, anche qualora si volesse accedere al diverso inquadramento.
A ciò si aggiunga che in nessun contrasto si pone l'affermazione in termini di ricostruibilità della obbligazione della impresa designata, nelle prime due ipotesi di cui all'art. 29, come una obbligazione autonoma, che trova la sua fonte direttamente nella legge, che individua un soggetto sul quale allocare il rischio del risarcimento del danno a fronte di due situazioni in cui il danneggiato rischierebbe altrimenti di vedere sacrificato il suo diritto al risarcimento, con quanto affermato da Cass. S.U. n. 8085 del 2007, che si riferisce alla diversa ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 29, in cui il fondo esercita la propria azione di rivalsa verso la società di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa, surrogandosi nella posizione del soggetto in favore del quale ha pagato. In questo caso si ha in effetti una ipotesi di surrogazione legale, prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29, comma 2, che dà luogo ad una vicenda di tipo "lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203 c.c., n. 5, in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa. Per quella, distinta ipotesi di surrogazione legale, le Sezioni Unite distinguono poi - sempre ai fini della prescrizione il caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, in cui l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione, dal caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna. In quest'ultimo caso la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2 e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017
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