La Cassazione ribadisce i confini del giudizio di legittimità anche con riguardo al compendio probatorio in un giudizio di responsabilità sanitaria (Cass., III,17.02.2017 n. 4215 rel. Graziosi).

10 marzo 2017

Nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Chieti (sez. di Ortona), l’attrice promuoveva un giudizio di responsabilità da inadempimento nei confronti dell’ASL e di due medici. In particolare, la danneggiata, affetta da patologia tumorale, lamentava che la condotta omissiva dei sanitari sarebbe stata imprudente: infatti,  secondo la sua prospettazione, l'operazione era stata eseguita solo in base ad una TAC, senza eseguire ulteriori preventivi accertamenti diagnostici. Seguiva un sofferto iter terapeutico, che esitava con l’amputazione del braccio destro della paziente in quanto sede di una massa tumorale.

In particolare, l'attrice si doleva del fatto che detti ulteriori accertamenti omessi non erano stati effettuati alla luce di un quadro preoccupante emergente da una TAC. Tuttavia, tale TAC non risultava prodotta in primo grado. Pertanto, la Corte d’Appello non ne teneva conto al fine di affermare la responsabilità dei sanitari e dell’azienda convenuta.

La Cassazione, sollecitata sulla questione, non può che ritenere infondati i motivi di doglianza, che sostanzialmente imponevano una rivalutazione del compendio probatorio al fine di riaffermare la responsabilità degli asseriti danneggianti. Alla Corte di legittimità, infatti, è precluso il vaglio nel merito: non è possibile per la Cassazione offrire una diversa valutazione delle prove.

E se effettivamente la Corte d’appello non avesse ritenuto presente agli atti documenti che in realtà erano presenti nel momento in cui ha deciso? La Suprema Corte non potrebbe comunque decidere sul ricorso proposto. Il rimedio, infatti, sarebbe stato non il ricorso per cassazione, ma quello per la revocazione ex art. 395 c.p.c.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23034-2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA ADDIS ABEBA 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FEGATILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO DI CAMILLO giusta procura in calce al controricorso;

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CHIETI ORTONA, in persona del Direttore Sanitario Aziendale FF Dott. PASQUALE FLACCO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARCONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE ROCCHETTI giusta procura in calce al controricorso;

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FLAUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO PAONE;

- controricorrenti -

e contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 951/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l'Avvocato SEBASTIANO DI LASCIO;

udito l'Avvocato ALESSANDRA FLAUTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15-26 luglio 2014 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto da B.C. avverso sentenza del 7 novembre 2007 con cui il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, aveva respinto la sua domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e la sua ulteriore e conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni per errori/omissioni sotto il profilo diagnostico e terapeutico, domande proposte nei confronti dell'Azienda Usl di (OMISSIS), di C.F.P. e di A.D. (questi ultimi due operanti in una struttura dell'Azienda Usl, l'ospedale (OMISSIS), l'uno come chirurgo e l'altro come istopatologo) in relazione ad un intervento chirurgico al gomito destro del (OMISSIS) e al successivo controllo, nonostante ciò essendosi poi sviluppato sulla stessa area un tumore di tredici centimetri per cui nel (OMISSIS), in un altro intervento chirurgico effettuatosi all'Ospedale (OMISSIS), si era dovuto togliere il braccio destro alla B..

2. Ha presentato ricorso la B. sulla base di due motivi, sviluppati anche in memoria ex art. 378 c.p.c., da cui si difendono con controricorsi l'Azienda Usl di (OMISSIS)-Asl (OMISSIS), C.F.P. e A.D..

Motivi della decisione

3. Il ricorso non è accoglibile.

3.1 I primo motivo, relativo alla condotta del C., nella rubrica denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 2043 c.c.art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218 e 2236 c.c. e art. 116 c.p.c.Adduce la ricorrente che la condotta del C. sarebbe stata imprudente e omissiva, violando così l'art. 2043 c.c.art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. per avere effettuato l'operazione chirurgica il (OMISSIS) senza accertamento strumentale, utilizzando soltanto la TAC che aveva fatto eseguire la ricorrente stessa il (OMISSIS) (erroneamente qualificata dal giudice d'appello RMN). Inoltre dalla cartella clinica risulterebbe che la massa solida da asportare non era totalmente "incapsulata": pertanto il tumore non fu asportato in misura completa. Si richiamano poi osservazioni del consulente di parte professor G. (che il giudice d'appello rileva non trovarsi agli atti), secondo il quale il chirurgo avrebbe dovuto operare ai fini dell'esame istologico anche prelievi del tessuto osseo. Dalla cartella clinica sarebbe quindi risultata la violazione del dovere di diligenza del C.; e là dove nega tale violazione, il giudice d'appello non rispetterebbe l'art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 2697 e 2702 c.c. Inoltre, nella prima visita di controllo compiuta dal C. nel (OMISSIS), il chirurgo non fece eseguire analisi strumentali, e si avvalse "con estrema superficialità" di una nuova TAC del (OMISSIS) che ancora una volta si era procurata la B.. Dal referto che da tale TAC aveva tratto fuori il radiologo dottor S. emergevano due dati preoccupanti: un'area di un centimetro "di alterata intensità di segnale" e una "immagine cuneiforme", quest'ultima secondo il radiologo "meritevole di valutazione Rx-grafica". Nonostante ciò, il C. si sarebbe limitato a rinviare la successiva visita di controllo a distanza di un anno.

Il giudice d'appello rileva che la TAC del (OMISSIS) non risulta prodotta neppure in primo grado e non si trova agli atti; la ricorrente afferma che invece "venne prodotta in giudizio come tutti gli altri atti sanitari", e altresì che la sua esistenza "è inconfutabile, pur se le sue attestazioni vengono, con esecrabile superficialità, ignorate dalla Corte di merito". Se il C. avesse svolto diligentemente il suo dovere, avrebbe a questo punto sottoposto la B. a una TAC e scoperto quanto riportato dal referto S.. Quindi anche se, come il giudice d'appello, si escludesse l'utilizzabilità della TAC prodotta dalla ricorrente, emergerebbe una "clamorosa omissione e negligenza" del medico, ed erroneo sarebbe negare, come invece nega il giudice d'appello, la sua violazione del dovere di diligenza. In tutto il suo operato, invece, il C. avrebbe violato il suo dovere ex art. 1176 c.c., comma 2.

Dalla dettagliata sintesi delle argomentazioni con cui la ricorrente ha intessuto il motivo emerge che questo non si impernia, come preannuncia la sua rubrica, sulla individuazione di violazioni di legge da parte della corte territoriale: il motivo invece adduce che il C. ha violato i suoi obblighi di professionista, e lo fa mediante una ricostruzione alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito del compendio probatorio. Ma il giudice di legittimità non può - se non indirettamente, qualora sia presentato un fondato motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosa che qui non è avvenuta - vagliare il merito, che istituzionalmente esorbita dai confini della sua giurisdizione, con l'unica eccezione di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2, i cui presupposti qui evidentemente non ricorrono: la decisione di merito del giudice di legittimità non può infatti essere il frutto di un mezzo di impugnazione inammissibile come la richiesta di una valutazione alternativa del compendio probatorio, bensì deriva dalla fondatezza di mezzi di impugnazione che di per sè non includono valutazione di fatto, venendo quindi a costituire non la sostanza del vaglio, bensì la conseguenza di quest'ultimo. Quanto poi ai componenti di tale compendio che per sorreggere le sue argomentazioni, puramente fattuali, il motivo invoca ma che la corte ha ritenuto non presenti agli atti, se realmente vi fossero presenti quando il giudice d'appello ha deciso, come asserisce la ricorrente, il rimedio sarebbe stato semmai identificabile nell'art. 395 c.p.c. 3.2 Il secondo motivo viene definito in rubrica come denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2, riguardo l'operato dell' A..

Quest'ultimo avrebbe avallato il risultato dell'esame istologico tratto dalla specializzanda dottoressa Ba.An., chiedendo però "un attento e prolungato follow-up clinico strumentale", e in tal modo contraddicendo la validità di tale responso. Avrebbe dunque anch'egli violato il suo dovere di diligenza, per non aver eseguito ulteriori accertamenti "come è d'uso nel settore". Pure in questo motivo vengono richiamate le osservazioni del consulente di parte G., secondo il quale l' A. avrebbe dovuto chiedere il parere di altri istopatologici esperti nei fibrosarcomi. Sia i medici sia la struttura ospedaliera sarebbero quindi stati negligenti: non furono espletate analisi strumentali prima e dopo l'intervento chirurgico, e il C. e la struttura ospedaliera non valutarono la seconda TAC. Inoltre l'ausiliario del c.t.u. M., professor V., si è chiesto come "dubbio" come sia stato possibile che la massa tumorale "abbia raggiunto nel (OMISSIS) le dimensioni di 13 cm senza intervenire con maggiore tempestività": ma il giudice d'appello ritiene che "non vi è alcun elemento obiettivo per sostenere che al momento del primo controllo semestrale la recidiva fosse comparsa o forse obbiettivamente apprezzabile". Questo non sarebbe sostenibile perchè la recidiva era comparsa già al primo controllo semestrale, e un accertamento più approfondito l'avrebbe accertata prima che raggiungesse tali dimensioni. Di nuovo, pertanto, la ricorrente afferma che vi è condotta negligente, con responsabilità ex art. 1218 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, per omesso accertamento strumentale dopo sei mesi dall'intervento chirurgico del (OMISSIS) e per omessa valutazione attenta del risultato allarmante della TAC del (OMISSIS). Avrebbe dunque errato la corte territoriale nel ritenere assente la prova di una visita superficiale nel primo controllo; in essa, in realtà, il C. non operò alcun controllo effettivo e non tenne neppure conto della TAC e del referto S.. E a questo punto la ricorrente afferma che qui si viene a denunciare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto controverso e decisivo.

Anche questo motivo, come dimostra la sua dettagliata esposizione appena offerta, presenta le stesse criticità del motivo precedente, con il quale, si è appena constatato, nella parte finale entra, per così dire, in contatto, criticando direttamente la valutazione del compendio probatorio non più soltanto in riferimento all'operato dell'istopatologo A., bensì ancora il riferimento all'operato del C.. Persegue, pertanto, inammissibilmente anche questa doglianza un terzo grado di merito. Sempre nella parte finale, nel tessuto argomentativo compare d'improvviso un richiamo al vizio motivazionale: ma la sostanza del motivo, in realtà, proprio come si è appena evidenziato con l'ampiezza della sua descrizione, non consiste nella individuazione di elementi decisivi non considerati, bensì nella non condivisione della valutazione che di tali elementi ha adottato il giudice d'appello e nella proposizione conseguente di una valutazione alternativa.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ricorrendo g. motivi, vista la particolarità della vicenda, per compensare le spese processuali del grado.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Archivio news

 

News dello studio

mar31

31/03/2017

Concorso di colpa del conducente… e il risarcimento si riduce “a macchia d’olio”!  (Cass. Civ., III, 8.3.2017, ord. 5807, rel. Olivieri).

Concorso di colpa del conducente… e il risarcimento si riduce “a macchia d’olio”! (Cass. Civ., III, 8.3.2017, ord. 5807, rel. Olivieri).

La recente pronuncia trae origine da questa vicenda: un automobilista perdeva il controllo della propria autovettura, sbandava e urtava contro il tronco di un guardrail che penetrava all’interno

mar28

28/03/2017

Infortunio sulla pista da sci del “giovane” sciatore: chi ne risponde e secondo quali regole? (Cass. Civ., III, 23.03.2017, n.7417, rel. Vivaldi).

Infortunio sulla pista da sci del “giovane” sciatore: chi ne risponde e secondo quali regole? (Cass. Civ., III, 23.03.2017, n.7417, rel. Vivaldi).

Nel corso di una lezione di sci collettiva in Val Gardena, un piccolo allievo cadeva procurandosi delle lesioni. I genitori convenivano in giudizio la maestra di sci e la scuola (che a sua volta chiamava

mar22

22/03/2017

Risarcimento del danno non patrimoniale: via libera dalla Camera alle tabelle per la liquidazione (C.1063-A XVII Legislatura – on. Turco).

Il 21 marzo 2017 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge recante “Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di

News

apr30

30/04/2026

Il nuovo Testo Unico IVA: dal 2027 in vigore la normativa armonizzata

Un'analisi dell'impatto pratico della riforma

apr30

30/04/2026

Immobile condonato: sì alla ristrutturazione

Il condono conferisce piena legittimità

apr30

30/04/2026

Comporto e disabilità: obbligo di indagine o il licenziamento è discriminatorio

<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003143235"